Soprattutto in un periodo come quello che stiamo attraversando capita spesso di avere in famiglia parenti o amici che decidono di acquistare una vettura usata, riuscendo così a risparmiare qualcosa rispetto alle auto nuove. Purtroppo però molto spesso è anche facile incorrere in fregature, perciò l'Unasca, Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, ha pubblicato un interessante vademecum, utile per evitare inutili rischi civili, fiscali e penali.
Questo vademecum, consta di 10 preziose regole che dovrebbero essere sempre seguite e rispettate per fare affari in tutta serenità, senza incorrere in alcun tipo di problema, soprattutto di tipo penale. Ma bando alle ciance ed ecco il decalogo:
1. Controllare sempre che la firma dietro il certificato di proprietà dell'auto venduta sia presente e autenticata
2. La dichiarazione di vendita deve riportare sempre una marca da bollo da 14.62 euro e i dati del compratore, per cui non sottoscrivere mai in bianco e/o senza la marca da bollo, poichè se essa non viene apposta si verrà sanzionati dall’Agenzia delle Entrate.
3. La sottoscrizione su un documento diverso dal Certificato di Proprietà si giustifica solo se il CdP è stato smarrito/rubato o è deteriorato, ovvero se si possieda ancora il vecchio “foglio complementare” o si tratti di una accettazione di eredità (la quale postulerebbe una autenticazione Notarile), ma anche in questo caso il documento deve essere esaurientemente compilato, contenendo appunto la dichiarazione di vendita, i dati dell’acquirente, i dati del veicolo e il prezzo di cessione, per cui, anche in queste circostanze, non sottoscrivere mai in bianco.
4. Sottoscrivere sempre la dichiarazione di vendita a favore di chi in concreto acquisisce (e paga o sconta) il veicolo e non a favore di terzi indicati da quest’ultimo, poiché questi potrebbero essere criminali o persone inaffidabili.
5. Non consegnare la carta di circolazione del veicolo venduto senza aver sottoscritto la dichiarazione di vendita.
6. Garantirsi, di apporre la sottoscrizione della vendita davanti a uno dei soggetti abilitati dalla legge ad autenticarla ed esclusivamente negli uffici di cui tali soggetti sono titolari o dipendenti.
7. Pretendere una fotocopia della vendita sottoscritta completa della autentica della propria firma da conservarsi in caso di necessità.
8. L’autentica conferisce “data certa” alla cessio...
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